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Lavoro agile

Pagina aggiornata in data 22.09.2026

Il lavoro agile (c.d. smart working) non è solo una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che consente di lavorare in modo flessibile nel rispetto degli obiettivi prefissati, ma un approccio innovativo all’organizzazione del lavoro che impone la rivalutazione dei vincoli tradizionali del rapporto di lavoro quali lo spazio fisico, gli orari e gli strumenti di lavoro proponendo la ricerca di nuovi equilibri fondati su una maggiore autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori.

L’istituto trova il suo fondamento nella Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, che definiva il lavoro agile come modalità di esecuzione dei rapporti di lavoro subordinato mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Dopo l’esperienza pandemica - che ha accelerato l’adozione dello strumento per finalità connesse alla tutela della salute, mettendone al contempo in luce le grandi potenzialità - il CCNL 2019/2021 ha rappresentato il luogo ove l’istituto ha trovato la sua prima collocazione sistematica (artt. 36 e 40), definendone gli aspetti essenziali e la finalità di miglioramento dei servizi pubblici e equilibrio tra tempi di vita e lavoro.

Il successivo CCNL 2022/2024 , agli artt. 13 e 14 (che, rispettivamente, hanno sostituito gli artt. 37 e 39 del precedente contratto) ha, fra l’altro, previsto l’erogazione del buono pasto nella giornata in cui il dipendente svolge attività lavorativa in modalità agile (art. 14 comma 3-bis) e individuato nel modello relazionale della contrattazione collettiva integrativa l’individuazione dei criteri per favorire l’ accesso al lavoro agile per i lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

In data 23 giugno 2025 le parti datoriale e sociale hanno sottoscritto il CCNI in materia di lavoro agile. Integrativo del CCNI 2024/2026 parte giuridica.  

Al fine di mettere a sistema tutte le disposizioni inerenti l’argomento, arricchite con i chiarimenti forniti dall’ARAN e dalla DG sul tema,  è stato redatto un Documento ricognitorio pubblicato il 11/12/2025 - Lavoro Agile nel Ministero della Difesa (Edizione 2025) - che contiene anche un  modello esemplificativo di accordo di lavoro agile.

Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, sono state apportate modifiche al D.lgs. 81/2008, nello specifico, nel senso che l’obbligo di informativa in favore del lavoratore agile, previsto già dall’art. 22 della legge n. 81/2017, viene inglobato all’interno del sistema sanzionatorio delineato dal D.lgs. 81/2008, il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza.  La DG ha conseguentemente aggiornato il modello di informativa

L’ultimo CCNL 2025-2027 con l’art 33  (che ha sostituito l’art. 13 del CCNL 2022-24) ha fornito un chiarimento sulla possibilità immediata, senza la necessità di un CCNI, di estendere il numero delle giornate svolte a distanza in caso di lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità, ai sensi della legge n.104/1992, o che godano dei benefici previsti dal D.Lgs.151/2001, a sostegno della genitorialità, nel lavoro agile.

Per completare il quadro di riferimento, va rilevato che la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche trova compiuta illustrazione nel PIAO (Piano integrato di Attività e Organizzazione), documento strategico di programmazione che ogni amministrazione è tenuta ad adottare per pianificare e gestire la propria attività, i fabbisogni, le risorse umane, gli obiettivi di sviluppo dell’organizzazione e la formazione.

Anche il Ministero della Difesa ha adottato il suo Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2026-2028 (file .pdf 18,6 Mb). Il Capitolo 3.2 è dedicato interamente all’ Organizzazione del lavoro agile e contiene anche i risultati del monitoraggio costante quali-quantitativo che la Direzione Generale per il personale civile effettua sull’argomento.

INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017 (file .docx 64 Kb)

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