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Costi contabilizzati

Ultimo aggiornamento: 28.07.2026

La pubblicazione dei costi contabilizzati adempie agli obblighi di trasparenza richiamati nell’Allegato N[1] del PIAO 2024-2027[2] del Ministero della Difesa.

Ai sensi degli articoli 32, comma 2[3] e 10, comma 5[4] del d.lgs. 33/2013, 10, comma 5 del d.lgs. 279/1997[5], le pubbliche amministrazioni pubblicano i costi dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi.

Di seguito sono pubblicati i costi contabilizzati nell'E.F. 2025, rilevati in relazione ai servizi elencati nella Carta dei Servizi del Dicastero (decreto del Ministro della difesa 17 dicembre 2021)[6] e ai rimanenti processi elencati nel RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO 2025 - Luglio 2026[7].

 

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[3] Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati […] 2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel tempo;

[4] Art. 10 (Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione […] 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

[5] Art. 10 - Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni […] 5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni- obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.